Statuto
TITOLO I
Denominazione, carattere, finalità e attività
Articolo 1
Denominazione, costituzione e sede e durata
1. L’Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia (di seguito “Associazione”), costituita in Torino il 29 febbraio 1952 ed eretta in ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1955, n. 575, è retta e disciplinata dal presente Statuto, le cui disposizioni sono attuate con il Regolamento di attuazione.
2. L’Associazione ha personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; è inserita nell’elenco delle associazioni di cui all’art. 941, comma 1, lettera dd) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; opera nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. A seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed in costanza di essa integra la propria denominazione con l’acronimo ETS.
3. L’Associazione ha sede in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 23. L’eventuale variazione di sede, all’interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell’Associazione è illimitata e può essere sciolta con le procedure previste dall’articolo 39 del presente Statuto.
Articolo 2
Carattere, finalità e attività
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. In accordo con l’articolo 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e dell’articolo 937 del D.P.R. n. 90/2010, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra i soci, i loro familiari e i terzi, volte a:
a. mantenere vivo l’amor di Patria, il culto della bandiera e dell’onore, nonché di tramandare il patrimonio storico, culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare;
b. favorire opportunità di aggregazione e d’integrazione sociale, culturale e ricreativa tra i soci, i loro familiari e i terzi.
3. L’Associazione, in accordo con l’articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, si propone di svolgere le seguenti attività:
a. promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, nel settore aeronautico e aerospaziale (art. 5, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 117/2017);
b. promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura aeronautica ed aerospaziale, militare e civile, nonché di solidarietà e di promozione e diffusione della cultura del volontariato (art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017);
c. organizzare e gestire attività turistiche, storiche, sociali, culturali o religiose di interesse aeronautico, aerospaziale o militare (art. 5, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 117/2017);
d. collaborare con gli organismi istituzionali preposti per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché per le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nel settore aeronautico e aerospaziale (art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 117/2017);
e. collaborare con gli organismi istituzionali preposti per la formazione universitaria e post-universitaria nel settore aeronautico e aerospaziale (art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 117/2017);
f. collaborare alle attività di protezione civile con le pertinenti Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali, ai sensi delle leggi e regolamenti in materia (art. 5, comma 1, lett. y) del D.Lgs. n. 117/2017).
4. L’Associazione, in accordo con l’articolo 937 del D.P.R. n. 90/2010, si propone di svolgere le seguenti attività:
a. promuovere idonee iniziative per mantenere vivo l’amor di Patria, il culto della bandiera e dell’onore e per studiare, coltivare e diffondere il patrimonio storico, culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare;
b. promuovere idonee iniziative per favorire l’aggregazione e l’integrazione sociale, la crescita morale, culturale, educativa e ricreativa tra i soci, i loro familiari e i terzi;
c. farsi interprete degli interessi e dei bisogni morali e concreti dei soci e dei loro familiari presso gli organi competenti;
d. tenere i necessari collegamenti con l’Aeronautica Militare e con le altre Amministrazioni pubbliche, civili e militari, nonché con le Associazioni similari nazionali, europee o straniere;
e. promuovere, organizzare, incentivare e sviluppare studi storici, tecnici, logistici, giuridici, sanitari e sulle risorse umane nel settore aeronautico e aerospaziale e dell’Aeronautica militare in particolare;
f. promuovere, organizzare, incentivare e dirigere studi sull’utilizzo del mezzo aereo e aerospaziale;
g. promuovere, organizzare, attuare e incoraggiare iniziative dirette a diffondere le attività aeronautiche e aerospaziali a livello sportivo.
5. L’Associazione può inoltre:
a. esercitare attività diverse da quelle elencate nel presente articolo, ma sempre coerenti con le finalità dell’Associazione stessa e in accordo con quanto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo i criteri e i limiti individuati dal Consiglio direttivo nazionale;
b. raccogliere fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza verso i sostenitori ed il pubblico, per finanziare le attività indicate nel presente articolo e senza scopo di lucro, in linea con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.
6. L’ordinamento interno, la composizione e il funzionamento degli organi sociali dell’Associazione sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
TITOLO II
Soci
Articolo 3
Requisiti dei soci e procedura di ammissione
1. I soci dell’Associazione si suddividono in:
a. effettivi;
b. aggregati;
c. ad honorem;
d. onorari.
2. Possono chiedere di associarsi come:
a. soci “effettivi”:
(1) il personale militare e civile che presta o ha prestato servizio, in qualsiasi categoria, ruolo, grado o qualifica, nell’Aeronautica Militare;
(2) coloro che, con un brevetto o incarico aeronautico o aerospaziale, prestano o hanno prestato servizio in Reparti di volo dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Arma dei Carabinieri o degli altri Corpi ad ordinamento militare o civile dello Stato;
(3) gli appartenenti alle altre Forze Armate o all’Arma dei Carabinieri che prestano o hanno prestato servizio presso l’Aeronautica Militare;
b. soci “aggregati”:
(1) i familiari dei caduti e dei mutilati di guerra e/o per servizio dell’Aeronautica Militare;
(2) i familiari dei soci, anche se questi ultimi sono deceduti;
(3) coloro che operano o hanno operato in attività aeronautiche o aerospaziali civili, nonché coloro che hanno particolare inclinazione per le attività aeronautiche ed aerospaziali e/o che praticano o abbiano praticato sport aeronautici;
(4) chiunque condivida concretamente e fattivamente le finalità dell’Associazione, ovvero gli appassionati ed estimatori dell’Aeronautica Militare e del mondo del volo in generale;
3. I soci “effettivi” o “aggregati” che si sono particolarmente distinti con opere, donazioni o elargizioni finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo dell’Associazione, possono essere insigniti del titolo onorifico di “benemerito”, attribuito dal Presidente nazionale, previo parere vincolante del Consiglio direttivo nazionale.
4. Possono essere nominati:
a. soci “ad honorem” coloro che abbiano acquisito, prima dell’ammissione, eccezionali benemerenze in ambito aeronautico (anche alla memoria);
b. soci “onorari” coloro che si siano distinti, prima dell’ammissione, in attività di sostegno a favore dell’Aeronautica Militare e/o dell’Associazione.
Le qualifiche “ad honorem” e “onorario” sono attribuite dal Presidente nazionale, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo nazionale.
I soci nominati “ad honorem” vengono iscritti nell’Albo d’Oro tenuto presso la Presidenza nazionale.
5. Non può essere socio chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato non colposo.
6. La qualità di Socio è personale e intrasmissibile.
7. L’ammissione dei soci avviene previa domanda scritta al Consiglio direttivo di Sezione, che decide l’ammissione o la reiezione con delibera motivata, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte dall’Associazione. L’esame e la decisione sull’eventuale ricorso contro la reiezione è di competenza del Consiglio direttivo nazionale. Il Regolamento di attuazione disciplina l’ammissione e la reiezione dei soci, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione al procedimento e motivazione degli atti.
8. L’ammissione di un nuovo socio deve essere annotata sul Registro dei soci tenuto dalla Sezione di appartenenza e nella banca dati gestita dalla Presidenza nazionale.
9. Lo status di socio non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare o a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Articolo 4
Diritti e doveri dei soci
1. L’assunzione della qualità di socio, che sia in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari, garantisce il diritto a:
a. partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall’Associazione e dalla Sezione/Nucleo di appartenenza e alla vita associativa in genere, adempiendo agli obblighi e alle obbligazioni che essi comportano;
b. partecipare alle assemblee dell’Associazione e degli organi regionali e territoriali di appartenenza;
c. prendere parte, attraverso l’Assemblea dei soci di Sezione, alle votazioni per approvare e modificare lo Statuto, i bilanci e le delibere dell’Associazione, secondo le modalità previste dallo Statuto e il Regolamento di attuazione;
d. eleggere, con la partecipazione all’Assemblea dei soci di Sezione, gli organi centrali dell’Associazione, nonché gli organi regionali e territoriali di appartenenza secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione;
e. candidarsi (se maggiorenne) per l’elezione negli organi centrali, regionali e territoriali dell’Associazione, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione;
f. concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione e della Sezione/Nucleo di appartenenza e all’eventuale organizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni;
g. essere titolare della tessera sociale;
h. ricevere copia della rivista sociale “Aeronautica”;
i. prendere visione dei libri sociali dell’Associazione e degli organi regionali e territoriali di appartenenza ed estrarne copia, secondo quanto previsto dall’art. 33 dello Statuto.
2. L’assunzione della qualità di socio comporta il dovere di:
a. osservare tutti gli obblighi previsti per i soci dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione, nonché dalle deliberazioni delle Assemblee generale e regionale dei soci, del Consiglio direttivo nazionale, dei Collegi nazionali dei Revisori dei conti e dei Probiviri, dell’Assemblea dei soci di Sezione e del Consiglio direttivo di Sezione;
b. tenere una condotta seria, dignitosa ed onesta, ispirata ai principi di lealtà e di solidarietà, sui quali è basata l’Associazione;
c. collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività e al miglioramento generale dell’Associazione;
d. corrispondere la quota associativa annuale;
e. dotarsi dell’uniforme sociale, da indossare quando previsto.
3. Gli ulteriori diritti e doveri dei soci, discendenti dal presente Statuto, sono specificati nel Regolamento attuazione.
Articolo 5
Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio è a tempo indeterminato. Essa si perde:
a. per volontaria rinuncia;
b. per decadenza, per morosità oppure a seguito di condanna per sentenza, passata in giudicato, per reato non colposo;
c. per radiazione.
2. Il socio rinunciatario, decaduto o radiato, non ha diritto alla restituzione delle quote o dei contributi associativi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
3. Le quote associative sono intrasmissibili.
4. Qualora dovessero venire meno i motivi per i quali il socio è stato dichiarato decaduto o radiato, questi può presentare domanda di riammissione ad una Sezione dell’Associazione.
5. Il Regolamento di attuazione stabilisce le modalità di adozione dei provvedimenti di decadenza, radiazione e riammissione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione al procedimento, garanzia del contraddittorio e motivazione degli atti.
Articolo 6
Sanzioni disciplinari
1. Il socio che non osservi i doveri sociali prescritti dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione e le delibere adottate dagli organi associativi, oppure che, con il proprio comportamento, arrechi danni morali e/o materiali all’Associazione o compia atti pregiudizievoli del prestigio e del buon nome del sodalizio, o che violi ripetutamente le regole della convivenza sociale, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a. richiamo scritto;
b. sospensione;
c. radiazione.
2. Il Regolamento di attuazione ne stabilisce le modalità applicative, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione al procedimento, garanzia del contraddittorio e motivazione degli atti.
Articolo 7
Associazioni affiliate
1. Possono fare richiesta di “affiliazione” le associazioni (diverse dalle strutture territoriali dell’Associazione) senza scopo di lucro, dotate di proprio statuto, le cui finalità statutarie siano coerenti con quelle dell’Associazione Arma Aeronautica.
2. Il Presidente di un’associazione “Affiliata”, o un membro dell’organo di governo di detta associazione, partecipa all’Assemblea generale dei soci dell’Associazione Arma Aeronautica, sempreché abbia ricevuto apposita delega dalla propria assemblea dei soci.
3. Gli ulteriori diritti e doveri dei soci delle associazioni affiliate sono specificati nel Regolamento di attuazione.
Articolo 8
Sostenitori
1. Possono essere nominati “Sostenitori” dell’Associazione quegli Enti/Aziende che, sensibili agli scopi sociali dell’Associazione, ne sostengano l’attività.
TITOLO III
Ordinamento
Articolo 9
Articolazione dell’Associazione
1. L’Associazione si articola nei seguenti livelli:
a. centrale;
b. regionale;
c. territoriale.
2. L’Associazione svolge la propria attività principalmente attraverso le Sezioni e i Nuclei dislocati nei Comuni del territorio nazionale o in alcune sedi situate in Europa o all’estero.
Articolo 10
Organi dell’Associazione
1. Sono Organi centrali dell’Associazione:
a. l’Assemblea generale dei soci;
b. il Consiglio direttivo nazionale;
c. il Presidente nazionale;
d. il Collegio nazionale dei Revisori dei conti;
e. il Collegio nazionale dei Probiviri;
2. Sono Organi regionali:
a. l’Assemblea regionale dei soci;
b. il Presidente regionale;
3. Sono Organi territoriali:
a. l’Assemblea dei soci della Sezione;
b. il Consiglio direttivo di Sezione;
c. il Presidente di Sezione;
d. il Capo Nucleo.
Articolo 11
Coadiutori del Presidente nazionale
1. Il Presidente nazionale è coadiuvato da:
a. Comitato consultivo;
b. Segreteria generale;
c. Direzione amministrativa;
d. Centro Studi Militari Aerospaziali (CeSMA);
e. Dipartimento per le attività aeronautiche;
f. Direzione della rivista “Aeronautica”.
Articolo 12
Assemblea generale dei soci
1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
2. L’Assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. L’Assemblea generale dei soci, in sessione ordinaria:
a. approva la relazione annuale e i bilanci consuntivo e preventivo dell’Associazione, predisposti dal Consiglio direttivo nazionale;
b. approva le linee programmatiche dell’attività associativa, proposte dal Consiglio direttivo nazionale, a cui devono attenersi tutte le strutture regionali e territoriali;
c. delibera su qualsiasi argomento d’interesse generale dell’Associazione le venga sottoposto dal Consiglio direttivo nazionale, che non rientri per legge o per Statuto nelle competenze di altro organo centrale dell’Associazione;
d. elegge, allo scadere del mandato, il Presidente nazionale;
e. elegge, allo scadere del mandato, i membri del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio nazionale dei Revisori dei conti e del Collegio nazionale dei Probiviri;
f. revoca le nomine degli organi di cui alle precedenti lettere d. ed e., nelle modalità indicate nel Regolamento di attuazione;
g. ratifica l’ammontare annuale della parte della quota associativa destinata alla Presidenza nazionale, approvata dal Consiglio direttivo nazionale;
h. può eleggere un Presidente nazionale onorario.
4. L’Assemblea generale dei soci, in sessione straordinaria:
a. approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio direttivo nazionale;
b. delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’eventuale azione di responsabilità nei loro confronti.
Articolo 13
Funzionamento dell’Assemblea generale dei soci
1. L’Assemblea generale dei soci, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e dell’articolo 2540 c.c., si svolge con la modalità delle assemblee separate, che interessano tutte le Assemblee regionali e di Sezione dell’Associazione, come meglio specificato nel Regolamento di attuazione.
2. L’Assemblea in sessione ordinaria è convocata dal Presidente nazionale, almeno una volta l’anno ed entro il primo quadrimestre di ogni anno, nel luogo – anche se diverso dalla sede sociale, purché in Italia – alla data e con l’ordine del giorno fissati dal Presidente stesso, di concerto con il Consiglio direttivo nazionale, per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Presidente, o almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo nazionale, o i Presidenti di Sezione, purché questi ultimi rappresentino complessivamente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, ne facciano richiesta, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
3. Hanno diritto al voto nell’Assemblea generale dei soci:
a. i Presidenti regionali (o loro rappresentanti) che siano stati appositamente delegati dalla rispettiva Assemblea separata regionale (il loro voto come socio non è conteggiato tra i voti della Sezione di appartenenza). Non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti regionali;
b. i Presidenti di Sezione (o un membro del Consiglio direttivo di Sezione) che siano stati appositamente delegati dalla rispettiva Assemblea separata di Sezione. Non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti delle Sezioni;
c. i Presidenti delle associazioni “Affiliate” (o un membro dell’organo di governo di detta associazione), che abbiano ricevuto apposita delega dalla propria assemblea dei soci (qualora siano soci dell’Associazione il loro voto non è conteggiato tra i voti della Sezione di appartenenza). Non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti delle associazioni “Affiliate”.
4. L’Assemblea generale dei soci, in sessione ordinaria, è validamente costituita:
a. in prima convocazione, con la presenza dei Presidenti (o delegati) che rappresentino il 50% più uno di tutti i soci dell’Associazione aventi diritto al voto;
b. in seconda convocazione, decorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea in sessione ordinaria e in seconda convocazione sono approvate a maggioranza dei voti espressi dai presenti, adottando – per i rappresentanti delle Sezioni – il sistema ponderale, secondo cui essi sono portatori in totale di tanti voti quanti sono i soci aventi diritto di voto da loro rappresentati.
6. L’Assemblea in sessione straordinaria può essere convocata per deliberare nelle materie di competenza, nel luogo – anche se diverso dalla sede sociale, purché in Italia -, alla data e con l’ordine del giorno fissati dal Presidente nazionale, d’iniziativa del Presidente stesso, o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo nazionale, o dei Presidenti di Sezione, purché questi ultimi rappresentino complessivamente almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
7. L’Assemblea in sessione straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione e delibera, tranne che nei casi di cui al successivo comma 8, con le stesse modalità e con gli stessi quorum previsti per l’Assemblea ordinaria.
8. La deliberazione dell’Assemblea in sessione straordinaria sulla modifica dello Statuto è approvata con la presenza del 50% più uno dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, adottando – per i rappresentanti delle Sezioni – il sistema ponderale.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, in caso di necessità, può tenersi anche in audiovideo conferenza, o con altro sistema di comunicazione, o con l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa indicazione nell’avviso di convocazione. A condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere o inviare documenti e, in ogni caso, garantendo i requisiti previsti dalle norme in materia.
10. All’Assemblea generale ordinaria o straordinaria può assistere ogni socio.
Articolo 14
Consiglio direttivo nazionale
1. Il Consiglio direttivo nazionale è l’organo di governo dell’Associazione ed è composto dal Presidente nazionale e da quattordici Consiglieri nazionali.
2. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea generale dei soci, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, garantendo la seguente rappresentatività nazionale:
a. n. 6 Ufficiali, eletti tra i soci effettivi;
b. n. 7 Sottufficiali o Volontari di Truppa/ Graduati o Civili, eletti tra i soci effettivi;
c. n. 1 membro eletto tra i soci aggregati.
3. Il mandato dei Consiglieri dura quattro anni e sono rieleggibili per un solo successivo mandato.
4. Nel caso in cui un membro cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine del mandato, subentra, per il rimanente periodo, il socio della stessa categoria (Ufficiale; Sottufficiale/ Volontario di Truppa/Graduato; aggregato) che, tra i candidati non eletti, abbia ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima elezione. In caso di parità di voti subentra il socio con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.
5. Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti devono senza indugio richiedere al Presidente nazionale di convocare l’Assemblea per la nomina dei Consiglieri cessati. I Consiglieri così nominati scadono dall’incarico unitamente agli altri Consiglieri.
6. Il Consiglio in tale periodo svolge esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione e quelle che assumono carattere di urgenza e/o indifferibilità.
7. Il Consiglio direttivo nazionale, tra i quattordici Consiglieri, elegge, con la maggioranza di cui al successivo articolo 15, comma 4, tre Vice Presidenti nazionali.
Articolo 15
Compiti e funzionamento del Consiglio direttivo nazionale
1. Il Consiglio direttivo nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all’assemblea. In particolare:
a. predispone le linee programmatiche dell’attività associativa, coerenti con le finalità del presente Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci;
b. predispone, avvalendosi della Direzione amministrativa, il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci;
c. approva, in base alle esigenze finanziarie dell’Associazione, l’ammontare annuale della parte della quota associativa destinata alla Presidenza nazionale, e lo sottopone alla ratifica dell’Assemblea generale dei soci;
d. sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci le proposte di modifica dello Statuto;
e. approva le proposte di modifica del Regolamento di attuazione;
f. elabora le linee programmatiche della rivista sociale “Aeronautica”;
g. delibera la costituzione e lo scioglimento della Sezione e del Nucleo, il declassamento della Sezione a Nucleo, l’elevazione del Nucleo a Sezione, il commissariamento della Sezione;
h. delibera sui ricorsi relativi alla reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci da parte dei Consigli direttivi di Sezione;
i. esprime un parere vincolante in relazione all’attribuzione delle qualifiche “ad honorem”, “onorario” e del titolo onorifico di “benemerito”.
2. Il Consiglio direttivo nazionale è convocato e presieduto dal Presidente nazionale, almeno una volta l’anno ed entro il primo trimestre di ogni anno, nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno fissati dal Presidente stesso, tenuto conto delle proposte dei Consiglieri, per l’approvazione del progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente, o almeno un terzo dei Consiglieri ne facciano richiesta.
3. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni del Consiglio direttivo nazionale possono essere tenute anche con le modalità di cui al precedente articolo 13, comma 9.
Articolo 16
Presidente nazionale
1. Il Presidente nazionale proviene dai ruoli dell’Aeronautica Militare; viene eletto per un mandato di quattro anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato consecutivo; può essere rieletto, altresì, dopo l’interruzione di un mandato qualunque sia la durata.
2. Il Presidente:
a. ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti;
b. convoca l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio direttivo nazionale, che presiede;
c. dà attuazione, attraverso i Coadiutori e con il coordinamento dei Presidenti regionali, alle linee programmatiche predisposte dal Consiglio direttivo nazionale e approvate dall’Assemblea generale dei soci;
d. svolge, avvalendosi dei Coadiutori, l’ordinaria amministrazione nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea generale dei soci;
e. dispone, previa delibera del Consiglio direttivo nazionale, la costituzione e lo scioglimento della Sezione e del Nucleo, il declassamento della Sezione a Nucleo, l’elevazione del Nucleo a Sezione, il commissariamento della Sezione;
f. ha la direzione editoriale della rivista sociale “Aeronautica”, delle pubblicazioni dell’Associazione e del Centro Studi Militari Aerospaziali;
g. provvede, ricevuto il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio direttivo nazionale, alla nomina del Segretario generale, del Direttore del CeSMA, del Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche, del Direttore responsabile della rivista sociale “Aeronautica” e del Direttore amministrativo;
h. può nominare, sentito il Consiglio direttivo nazionale, comitati, commissioni e gruppi di studio che possano coadiuvare gli Organi centrali dell’Associazione nella soluzione di specifici problemi;
i. può conferire specifici mandati ai Vice Presidenti nazionali e/o a soci particolarmente qualificati che rispondono direttamente al Presidente nazionale del loro operato;
l. attribuisce le qualifiche “ad honorem”, “onorario” ed il titolo onorifico di “benemerito”, previo parere vincolante del Consiglio direttivo nazionale.
Articolo 17
Impedimento del Presidente nazionale
1. Il Presidente nazionale, qualora sia impedito, per qualsiasi causa, all’esercizio delle proprie funzioni, è sostituito, in ogni sua attribuzione, dal Vice Presidente nazionale vicario da lui preventivamente designato.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale vicario provvede, entro il termine di sessanta giorni, ad indire una riunione straordinaria dell’Assemblea generale dei soci, per l’elezione del nuovo Presidente nazionale.
Articolo 18
Collegio nazionale dei Revisori dei conti
1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti è l’organo di vigilanza e controllo degli Organi centrali dell’Associazione.
2. E’ composto da tre revisori effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci, scelti tra i soci su base nazionale, con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione. Almeno uno dei revisori effettivi deve far parte dei soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c., quest’ultimo può essere scelto anche tra persone che non siano soci dell’Associazione.
3. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; la carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo nell’ambito dell’Associazione.
4. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti:
a. esercita il controllo economico, finanziario, contabile sugli Organi centrali dell’Associazione;
b. vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle norme in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche;
c. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
d. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.
5. I componenti del Collegio possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere agli Organi centrali notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, all’Assemblea generale dei soci e alle riunioni del Consiglio direttivo nazionale.
7. Il Collegio convoca, avvalendosi degli Organi societari, l’Assemblea generale dei soci ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 2406 c.c.. 8. Le riunioni del Collegio possono essere tenute anche con le modalità di cui al precedente articolo 13, comma 9.
Articolo 19
Collegio nazionale dei Probiviri
1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è l’organo di consulenza legale degli Organi centrali dell’Associazione.
2. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci, scelti tra i soci su base nazionale, con le modalità indicate nel Regolamento di attuazione.
3. I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; la carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo nell’ambito dell’Associazione.
4. Il Collegio si pronuncia su ogni controversia che, nell’ambito dell’Associazione, possa sorgere nei confronti dei soci e degli Organi dell’Associazione stessa.
5. Il Collegio chiarisce gli eventuali dubbi interpretativi circa lo Statuto ed il Regolamento di attuazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio direttivo nazionale.
6. Il Collegio cura, per conto dell’Assemblea generale dei soci, l’istruttoria relativa alle eventuali responsabilità dei componenti degli Organi sociali e alla promozione dell’eventuale azione di responsabilità nei loro confronti.
7. Il giudizio del Collegio è inappellabile nell’ambito dell’Associazione.
8. Le riunioni del Collegio possono essere tenute anche con le modalità di cui al precedente articolo 13, comma 9.
Articolo 20
Comitato consultivo
1. Il Comitato consultivo è costituito dal Presidente nazionale, che lo presiede, e dai tre Vice Presidenti nazionali.
2. E’ l’organismo consultivo del Presidente nazionale per gli affari ordinari e straordinari, organizzativi e gestionali di particolare urgenza.
Articolo 21
Nomina e compiti degli altri Coadiutori del Presidente nazionale
1. Il Segretario Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore del CeSMA, il Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche e il Direttore della rivista sociale “Aeronautica”, quali Coadiutori diretti del Presidente nazionale vengono nominati da questi, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio direttivo nazionale, e sono scelti tra i soci effettivi dell’Associazione. Il Direttore della rivista “Aeronautica” può essere scelto anche tra i soci aggregati.
2. Il Segretario Generale assolve altresì alle funzioni di Segretario del Consiglio direttivo nazionale.
3. L’organizzazione e il funzionamento dei soggetti Coadiutori del Presidente nazionale sono definiti nel Regolamento di attuazione.
Articolo 22
Assemblea regionale dei soci
1. L’Assemblea regionale dei soci è la sede in cui vengono rappresentate e coordinate le attività di interesse regionale e/o comune delle Sezioni appartenenti alla Regione; non ha patrimonio proprio, né autonomia giuridica o fiscale.
2. L’Assemblea regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni che insistono nella Regione stessa. Essa:
a. elegge il Presidente regionale, scegliendolo tra i Presidenti di Sezione della Regione stessa che non ricoprano la carica di Consigliere direttivo nazionale;
b. delibera su qualsiasi argomento riguardante la vita e le attività comuni delle Sezioni appartenenti alla Regione, il loro sviluppo ed il loro inserimento nel contesto sociale a livello regionale;
c. conferisce, di volta in volta, apposita delega al Presidente regionale, o ad un membro dell’Assemblea regionale, a rappresentare i soci della Regione nell’Assemblea generale dei soci.
3. Qualora nessuno dei Presidenti di Sezione sia disponibile ad essere candidato alla carica di Presidente regionale, possono candidarsi i Soci effettivi iscritti nelle Sezioni o nei Nuclei della loro Regione.
4. Le delibere dell’Assemblea regionale sono vincolanti per tutte le Sezioni della Regione, purché non in contrasto con il presente Statuto, il Regolamento di attuazione e le delibere dell’Assemblea generale dei soci.
Articolo 23
Funzionamento dell’Assemblea regionale dei soci
1. L’Assemblea regionale dei soci viene convocata, almeno una volta all’anno, entro il primo trimestre di ogni anno dal Presidente regionale, il quale fissa la data e la località della riunione e provvede a redigere l’ordine del giorno dell’Assemblea, sentiti i Presidenti delle Sezioni della propria Regione.
2. Ha diritto di voto ciascun Presidente di Sezione, o membro del Consiglio direttivo di Sezione, che sia stato appositamente delegato dalla rispettiva Assemblea dei soci di Sezione. Non sono ammesse deleghe tra i rappresentanti delle Sezioni.
3. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti di Sezione, o loro delegati, che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Le votazioni avvengono a maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea regionale, in caso di necessità, può tenersi anche con le modalità di cui al precedente articolo 13, comma 9.
Articolo 24
Presidente regionale
1. Il Presidente regionale coordina le attività di interesse regionale e/o comune delle Sezioni appartenenti alla Regione.
2. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato consecutivo; può essere rieletto, altresì, dopo l’interruzione di un mandato qualunque sia la durata.
3. Nel caso di temporaneo impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente, da lui preventivamente nominato, scegliendolo tra i Presidenti di Sezione della Regione stessa.
4. Nel caso di anticipata cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente regionale, il Vice Presidente provvede ad indire, entro sessanta giorni, un’Assemblea regionale straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente regionale. Quest’ultimo rimane in carica fino al completamento del mandato del Presidente cessato (salvo rielezione).
5. Il Presidente regionale convoca l’Assemblea regionale e ne riferisce gli esiti alla Presidenza nazionale.
6. Rappresenta l’Associazione nelle cerimonie e negli eventi istituzionali che si svolgono nella propria Regione, quando non siano presenti il Presidente nazionale o uno dei Vice Presidenti nazionali.
7. Può presenziare, senza diritto di voto, alle Assemblee delle Sezioni della propria Regione.
8. Al Presidente regionale possono essere attribuiti, di volta in volta, dal Presidente nazionale ulteriori incarichi e mandati specifici, come previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i. del presente Statuto.
Articolo 25
Sezione e Nucleo
1. La Sezione è l’unità fondamentale dell’Associazione a livello territoriale. La Sezione rappresenta la modalità organizzativa sul territorio dell’Associazione.
2. Può essere costituita, con le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione, in ogni Comune italiano, nell’Unione Europea o all’estero, da almeno cinquanta aspiranti soci, che abbiano i requisiti per essere soci dell’Associazione, e di cui almeno la metà possano essere soci effettivi.
3. Il Nucleo può essere costituito, con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, in una località italiana, dell’Unione Europea o all’estero, da almeno dieci aspiranti soci che abbiano i requisiti per essere soci dell’Associazione, e di cui almeno la metà possano essere soci effettivi.
4. Ciascun Nucleo fa capo alla Sezione territorialmente viciniore e da cui trae origine.
5. Ciascuna Sezione o Nucleo deve essere intitolata ad uno o più Caduti o ad uno o più Decorati deceduti dell’Aeronautica Militare, o che abbiano acquisito eccezionali benemerenze nel settore aerospaziale, i cui nomi vengono riportati sul Labaro in dotazione alla Sezione o Nucleo medesimi.
6. La costituzione della Sezione o del Nucleo, nonché lo scioglimento della Sezione o del Nucleo sono deliberati dal Consiglio direttivo nazionale, che ne approva l’eventuale grado di autonomia.
7. La Sezione può essere declassata a Nucleo, con delibera del Consiglio direttivo nazionale, qualora non abbia più un numero sufficiente di soci e idonei mezzi organizzativi.
8. Il Nucleo può essere elevato a Sezione, con delibera del Consiglio direttivo nazionale, qualora abbia un numero sufficiente di soci e idonei mezzi organizzativi.
9. La Sezione ha patrimonio proprio, distinto da quello degli Organi centrali, e gode, rispetto a questi ultimi, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e delle delibere dell’Assemblea generale dei soci.
10. La Sezione risponde in proprio della responsabilità civile verso i terzi e fiscale per l’attività svolta.
11. La Sezione non può dotarsi di uno Statuto autonomo, né può iscriversi autonomamente al RUNTS. Può dotarsi di un proprio codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dagli Organi centrali dell’Associazione.
12. L’Associazione a livello di Presidenza nazionale non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle singole Sezioni.
Articolo 26
Assemblea dei soci di Sezione
1. L’Assemblea dei soci di Sezione è convocata dal Presidente di Sezione, almeno una volta l’anno ed entro il primo trimestre di ogni anno, nel luogo, alla data e con l’ordine del giorno fissati dal Presidente stesso, di concerto con il Consiglio direttivo di Sezione, per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente, o almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo di Sezione ne facciano richiesta, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci della Sezione, compresi quelli dei Nuclei dipendenti, aventi diritto di voto.
2. All’Assemblea dei soci di Sezione partecipano tutti i soci della stessa, compresi quelli dei Nuclei dipendenti.
3. L’Assemblea è validamente costituita:
a. in prima convocazione, quando siano presenti, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto, o loro delegati;
b. in seconda convocazione, almeno ventiquattrore dopo, qualunque sia il numero dei soci iscritti aventi diritto di voto, o loro delegati.
4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci, o loro delegati, presenti.
5. L’Assemblea dei soci di Sezione:
a. elegge, allo scadere del mandato, tra i propri soci effettivi (fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a.), inclusi quelli dei Nuclei dipendenti, il Presidente di Sezione e i componenti del Consiglio direttivo di Sezione;
b. elegge, allo scadere del mandato, tra i propri soci aggregati, un Consigliere rappresentante dei Soci aggregati;
c. può eleggere un Presidente di Sezione onorario;
d. approva la relazione annuale e i bilanci consuntivo e preventivo annuale e patrimoniale predisposti dal Consiglio direttivo di Sezione;
e. approva le linee programmatiche dell’attività sociale, determinate dal Consiglio direttivo di Sezione, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di attuazione e delle delibere dell’Assemblea generale dei soci;
f. ratifica, in relazione ai programmi delle attività della Sezione, l’ammontare della quota associativa annuale, comprensiva della parte destinata alla Presidenza nazionale, approvata dal Consiglio direttivo di Sezione;
g. delibera su qualsiasi argomento interessi la vita della Sezione posto all’ordine del giorno e su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno;
h. conferisce apposita delega al Presidente di Sezione, o ad un membro del Consiglio direttivo di Sezione, a rappresentare i soci della Sezione nell’Assemblea generale dei soci.
6. Qualora l’Assemblea di Sezione deliberi favorevolmente sulla proposta di scioglimento della Sezione, i beni residuali sono destinati come precisato all’articolo 39 del presente Statuto.
7. L’Assemblea di Sezione, in caso di necessità, può tenersi anche con le modalità di cui al precedente articolo 13, comma 9.
Articolo 27
Consiglio direttivo di Sezione
1. Il Consiglio direttivo di Sezione è composto:
a. dal Presidente di Sezione;
b. da due Vice Presidenti di Sezione e da cinque Consiglieri, eletti tra i soci effettivi, più un ulteriore Consigliere ogni cento soci o frazione superiore a cinquanta, oltre al primo centinaio;
c. dal Consigliere eletto fra i Soci aggregati (ove presenti), con diritto di voto.
2. Il numero complessivo dei Consiglieri, compresi i due Vice Presidenti, non può comunque esser superiore a undici, più il Consigliere eletto tra i soci aggregati.
3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ad ogni rinnovo il Consiglio direttivo di Sezione provvede ad eleggere i due Vice Presidenti, scegliendoli tra tutti i Consiglieri.
4. Nel caso in cui un membro del Consiglio cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine del mandato, subentra, per il rimanente periodo, il socio (effettivo o aggregato, a seconda della categoria) che, tra i candidati non eletti, abbia ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima elezione. In caso di parità di voti subentra il socio con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.
5. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Consiglieri, si verifica la decadenza di tutti gli organi della Sezione. Conseguentemente l’Assemblea di Sezione elegge un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio, per un nuovo mandato di quattro anni.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo di Sezione, in caso di necessità, possono tenersi anche con le modalità di cui al precedente articolo 13, comma 9.
Articolo 28
Compiti del Consiglio direttivo di Sezione
1. Il Consiglio direttivo di Sezione:
a. predispone le linee programmatiche dell’attività della Sezione, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e delle delibere dell’Assemblea generale dei soci, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci di Sezione;
b. predispone, avvalendosi del Tesoriere, il bilancio annuale consuntivo e preventivo della Sezione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Sezione;
c. approva annualmente, in relazione ai programmi delle attività della Sezione, l’ammontare della quota associativa, comprensiva della parte destinata alla Presidenza nazionale, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea dei soci di Sezione;
d. elabora eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento di attuazione dell’Associazione, da portare all’attenzione della Presidenza nazionale, tramite il Presidente di Sezione e il Presidente regionale.
Articolo 29
Presidente di Sezione
1. Il Presidente di Sezione:
a. è eletto tra i soci effettivi. Qualora tra i soci effettivi non vi sia nessun candidato alla presidenza, può essere eletto tra i soci aggregati, previa determina del Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale;
b. dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
c. rappresenta la Sezione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la relativa firma;
d. convoca l’Assemblea dei soci di Sezione; convoca e presiede il Consiglio direttivo di Sezione;
e. emana le direttive necessarie al raggiungimento da parte della Sezione delle finalità statutarie, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di attuazione e delle delibere dell’Assemblea generale dei soci, nonché in accordo con quanto deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione;
f. indirizza e coordina le attività della Sezione e dà attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea di Sezione su proposta del Consiglio direttivo di Sezione;
g. svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio direttivo di Sezione, riferendo al Consiglio stesso sull’attività compiuta;
h. nomina i Capi Nucleo, sentito il Consiglio direttivo di Sezione;
i. nomina il Tesoriere ed il Segretario della Sezione, sentito il Consiglio direttivo di Sezione;
l. propone alla Presidenza nazionale, previo parere favorevole del Consiglio direttivo di Sezione, la nomina di soci onorari e benemeriti, per il tramite del Presidente regionale.
2. Nel caso di temporaneo impedimento, il Presidente di Sezione è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all’Associazione.
3. Nel caso di anticipata cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Presidente di Sezione, il Vice Presidente provvede ad indire, entro sessanta giorni, un’Assemblea straordinaria di Sezione per l’elezione del nuovo Presidente. Quest’ultimo rimane in carica fino al completamento del mandato del Presidente cessato (salvo rielezione).
Articolo 30
Carenze nel funzionamento della Sezione
1. In caso di carenza nel funzionamento di una Sezione o qualora essa non abbia la possibilità di provvedere alla propria riorganizzazione, ovvero per altre cause di particolare gravità, debitamente contestate alla Sezione stessa dal Presidente nazionale, quest’ultimo, sentito il Presidente regionale e previa delibera del Consiglio direttivo nazionale, dispone la nomina di un Commissario straordinario, col compito di provvedere al riordino della Sezione e alla convocazione dell’Assemblea dei soci di Sezione per la regolare elezione delle cariche sociali.
2. Il Commissario straordinario può rimanere in carica per un periodo non superiore a sei mesi, durante i quali assume tutti i poteri del Consiglio direttivo di Sezione, per lo svolgimento dell’ordinaria attività della Sezione stessa.
3. Qualora al termine di tale periodo permangano difficoltà per il regolare funzionamento della Sezione, il Presidente nazionale, sentito il Commissario straordinario e il Presidente regionale, e previa delibera del Consiglio direttivo nazionale, dispone:
a. la proroga, per una sola volta, di un ulteriore periodo di sei mesi della gestione commissariale;
b. lo scioglimento della Sezione.
TITOLO IV
Disposizioni amministrative, economiche e finanziarie
Articolo 31
Esercizio sociale, bilancio di esercizio e scritture contabili
1. L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alle vigenti norme di settore, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
4. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo nazionale, che si avvale della Direzione amministrativa, ed è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
5. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e del Direttore amministrativo.
6. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede dell’Associazione e pubblicizzati a tutti i soci tramite il sito web e la rivista sociale dell’Associazione.
7. Il bilancio di esercizio della Sezione si conforma, con gli adattamenti del caso, a quello dell’Associazione, così come indicato nel presente articolo.
Articolo 32
Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione e delle Sezioni è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
2. Il patrimonio dell’Associazione e delle Sezioni è costituito
a. dalle quote associative;
b. dai beni di proprietà dell’Associazione o delle Sezioni;
c. dagli eventuali contributi di soci, di cittadini, di enti ed associazioni anche se corrisposti a mezzo di raccolte pubbliche di fondi;
d. dagli eventuali contributi erogati dallo Stato, da Enti o istituzioni pubbliche ed organismi europei o internazionali, anche se finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
e. dagli eventuali lasciti testamentari, donazioni, elargizioni, oblazioni, erogazioni liberali;
f. dalla rendita del fondo dell’Associazione o della Sezione;
g. dai rimborsi da eventuali convenzioni con Enti pubblici o privati;
h. dagli eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, provenienti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche in occasione di attività o manifestazioni promosse e/o attuate dall’Associazione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
i. da ogni altra entrata ammessa dalla normativa di settore.
3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve, comunque denominati, a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Articolo 33
Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
a. registro dei soci;
b. registro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c. registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale;
d. registro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio nazionale dei Revisori dei conti.
2. Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di esaminare i libri sociali nel luogo ove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti.
3. Tutti i soci possono richiedere, per iscritto, al Presidente nazionale, di estrarre copia dei libri sociali, a norma di legge e a loro spese. Il Presidente nazionale provvede a far rilasciare le copie richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La Sezione deve tenere i seguenti libri:
a. registro dei soci;
b. registro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea di Sezione; c. registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo di Sezione.
5. Tutti i soci della Sezione/Nucleo, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali della Sezione di appartenenza nel luogo ove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti.
6. Tutti i soci possono richiedere, per iscritto, al Presidente di Sezione, di estrarre copia dei libri sociali, a norma di legge e a loro spese. Il Presidente di Sezione provvede a far rilasciare le copie richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 34
Volontari, dipendenti e cariche elettive
1. Il funzionamento dell’Associazione è assicurato dalle prestazioni lavorative volontarie dei soci, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del Codice del Terzo Settore.
2. L’Associazione può avvalersi delle prestazioni lavorative di personale dipendente retribuito, secondo le norme in materia di diritto del lavoro.
3. Le cariche elettive e sociali non sono retribuite e vengono conferite e accettate sulla base del principio del volontariato.
4. Le spese vive sostenute dai soci nell’espletamento delle attività inerenti all’Associazione possono essere rimborsate, su richiesta, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
TITOLO V
Modifiche allo Statuto e al Regolamento di attuazione
Articolo 35
Modifiche allo Statuto
1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate alla Presidenza nazionale:
a. da almeno sette Consiglieri nazionali;
b. dai Presidenti di Sezione, su proposta del Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza, per il tramite e con le eventuali osservazioni del Presidente regionale.
2. Il Presidente nazionale porta le proposte di modifica all’attenzione del Consiglio direttivo nazionale che delibera di sottoporle all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci in sessione straordinaria.
3. L’Assemblea generale dei soci approva le modifiche dello Statuto con le modalità previste dall’articolo 13 del presente Statuto. Una volta approvate, le modifiche entrano immediatamente in vigore.
4. Ove previsto dalle norme vigenti, lo Statuto è inviato per informazione alle competenti Autorità del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare.
Articolo 36
Modifiche al Regolamento di attuazione
1. Eventuali proposte di modifica del Regolamento di attuazione, purché coerenti con lo Statuto, possono essere avanzate alla Presidenza nazionale dai Presidenti di Sezione, su proposta del Consiglio direttivo della Sezione di appartenenza, per il tramite e con le eventuali osservazioni del Presidente regionale.
2. Il Presidente nazionale porta le proposte di modifica all’attenzione del Consiglio direttivo nazionale per l’approvazione. Una volta approvate, le modifiche entrano immediatamente in vigore.
TITOLO VI
Varie
Articolo 37
Labaro, distintivo e uniforme sociale
1. La descrizione tecnica del Labaro sociale e del distintivo sociale sono allegati al Regolamento di attuazione.
2. I soci rappresentanti la Presidenza nazionale, la Sezione ed il Nucleo intervengono alle cerimonie ufficiali con il Labaro sociale.
3. I soci possono portare il distintivo dell’Associazione; nelle cerimonie e rappresentanze ufficiali indossano l’uniforme sociale nelle fogge previste dal Regolamento di attuazione.
Articolo 38
Tessera sociale
1. L’appartenenza all’Associazione è comprovata dalla tessera sociale, rilasciata dalla Presidenza nazionale all’atto dell’iscrizione. Essa è convalidata annualmente con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.
Articolo 39
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
1. L’Associazione si scioglie:
a. quando sia divenuto impossibile raggiungere le finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto;
b. negli altri casi previsti dalla legge;
c. qualora l’Assemblea generale dei soci, in sessione straordinaria, ne deliberi lo scioglimento.
2. In caso di scioglimento, l’Assemblea generale dei soci, in sessione straordinaria, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i propri soci, fissandone i poteri.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, che perseguano possibilmente finalità simili a quelle dell’Associazione, individuati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017.
4. In caso di scioglimento di una Sezione, il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalle norme di settore, è devoluto alla Presidenza nazionale che, con delibera del Consiglio direttivo nazionale, lo ripartisce tra le Sezioni della stessa Regione della Sezione sciolta.
5. In caso di declassamento di una Sezione a Nucleo, il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalle norme di settore, è devoluto alla Sezione in cui confluisce il Nucleo stesso.
Articolo 40
Approvazione dello Statuto, norma transitoria e rinvio normativo
1. Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea generale dei soci in sessione straordinaria in data 23 marzo 2024 ed entra in vigore al momento dell’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore.
2. Tutti coloro che sono stati eletti negli Organi centrali, regionali e territoriali nella vigenza del precedente Statuto, restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il D. Lgs. N. 117/2017 (Codice del Terzo settore), il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, i principi generali dell’ordinamento giuridico.
F.to: Giulio Mainini
F.to: Gianni Spaziani
F.to: Carla Bartolucci notaio. Segue impronta del sigillo